ICS GIAMPIETRO - ROMANO | RSPP
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RSPP

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RSPP
Architetto Biagini Federico

COS’È UN RSPP?
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (o RSPP) è una figura disciplinata nell’ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 81/2008.

Fu introdotta in Italia per la prima volta dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, emanato in recepimento di diverse direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

CARATTERISTICHE

Si tratta del professionista esperto in sicurezza, in protezione e prevenzione designato dai datori di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), ovvero l'”insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori” (art. 2 comma 1 lettera l) del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

FUNZIONI

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è,

« persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell’art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.(Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 2) »
La nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro.(Decreto-legge 9 aprile 2008, n. 81, articolo 17).

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa assieme al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro. L’RSPP può essere interno oppure esterno all’azienda.

Deve essere nominato un RSPP obbligatoriamente interno all’azienda nei casi previsti dall’art. 31 comma 6 del d.lgs. 81/2008.

In alcune tipologie di aziende (art. 34 comma 1 ed allegato II del d.lgs. 81/2008) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

RESPONSABILITÀ

L’ RSPP è un soggetto di prevenzione con compiti di consulenza che opera in posizione di neutralità. La legge non prevede sanzioni contravvenzionali per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; tuttavia egli è responsabile del reato di evento se l’infortunio si verifica a causa della consulenza erroneamente resa.

Il RSPP, il medico competente ed il RLS sono responsabili del conseguimento degli obiettivi prefissati dal sistema di gestione della sicurezza aziendale e, nello spirito del miglioramento progressivo dei livelli di salute e di sicurezza, concorrono sinergicamente alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure.

 
REQUISITI E FORMAZIONE
 

Le capacità ed i requisiti professionali del RSPP sono individuati dall’art. 32 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Per poter ricoprire le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere conseguito gli attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti denominati comunemente modulo A, modulo B e modulo C.

Il modulo A, la cui durata prevista è di 28 ore. È un credito formativo permanente, non necessita quindi di aggiornamenti, è propedeutico ai moduli B e C, costituisce il corso generale di base e riguarda tematiche generali quali la normativa di riferimento, i soggetti del sistema prevenzione (datore di lavoro, lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP, medico competente, responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS), progettisti, lavoratori autonomi), ed altro). Inoltre vengono espressi concetti quali rischio biologico, chimico, fisico, elettrico, da rumore, da vibrazioni, da sovraccarico biomeccanico, da agenti cancerogeni e mutageni, amianto, ATEX, da incidenti rilevanti ed altre tipologie di rischio.

Il modulo B costituisce il corso di specializzazione e si articola in macro-settori definiti considerando i rischi in base alla classificazione dei settori ATECO. Non è propedeutico al modulo C. I macro-settori sono 9 e riguardano industria, agricoltura, pesca, estrazione minerali, industria chimica, sanità e servizi sociali, pubblica amministrazione, attività artigianali ecc.) La sua durata va dalle 12 alle 68 ore, in funzione del settore stesso.

Il modulo C è di specializzazione, della durata di 24 ore. È un credito formativo permanente, non necessita quindi di aggiornamenti, è per soli RSPP e riguarda la formazione sulla prevenzione e sulla protezione dei rischi psicosociali, di natura ergonomica, da organizzazione del lavoro, da turnazione e derivanti da stress lavoro-correlato.

I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono inoltre tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dell’accordo Stato/Regione del 21 dicembre 2011.